WHISTLEBLOWING

F.LLI CANIL S.p.a. incoraggia e favorisce una cultura ispirata alla legalità, all’etica e alla trasparenza.
A tal fine F.LLI CANIL S.p.a. ha attivato i seguenti canali per poter effettuare delle segnalazioni:
– un servizio web per l’invio di segnalazioni scritte, accessibile al seguente link https://ethicpoint.eu/canil/;
– un numero verde dedicato di prima assistenza al segnalante, per le segnalazioni orali (tel. 800 985 231);
– una casella di posta fisica, per l’invio di segnalazioni scritte; in particolare le segnalazioni potranno essere inoltrate a Audit People S.r.l. – Società Benefit PO BOX n. 301 c/o Mail Boxes Etc. via Felice Bellotti 4, 20129 Milano, precisando la ragione sociale di F.LLI CANIL S.p.a. nella segnalazione.
Attraverso i suddetti canali i componenti dei propri organi societari, i propri dipendenti, i collaboratori ma anche i soggetti esterni, possono segnalare eventuali irregolarità di cui siano venuti a conoscenza e che potrebbero arrecare pregiudizio o danno alle Società o a terzi.
Tutte le segnalazioni saranno trattate con la massima discrezione e riservatezza per tutelare il segnalante da qualsiasi rischio di subire atti ritorsivi o discriminatori nel proprio contesto lavorativo.
Inoltre, i dati personali acquisiti saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy.

COME SI PUO’ INVIARE UNA SEGNALAZIONE?

Una segnalazione può essere inviata, attraverso:
– il servizio web per l’invio di segnalazioni scritte, accessibile al seguente link: https://ethicpoint.eu/canil/;
– il numero verde dedicato di prima assistenza al segnalante, per le segnalazioni orali (tel. 800 985 231);
– la casella di posta fisica, per l’invio di segnalazioni scritte; in particolare le segnalazioni potranno essere inoltrate a Audit People S.r.l. – Società Benefit PO BOX n. 301 c/o Mail Boxes Etc. via Felice Bellotti 4, 20129 Milano, precisando la ragione sociale di F.LLI CANIL S.p.a. nella segnalazione.
È opportuno che il segnalante fornisca quante più informazioni possibili in merito all’accaduto (anche seguendo le istruzioni fornite dalla piattaforma), avendo cura di descrivere in maniera dettagliata i fatti da segnalare.
Il segnalante può altresì indicare altre persone che possono riferire sull’accaduto e allegare file o documenti di supporto alla segnalazione.

CHI PUO’ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

Oltre agli amministratori e ai componenti degli organi societari, possono effettuare una segnalazione i dipendenti o i collaboratori di F.LLI CANIL S.p.a. che siano o siano stati testimoni, anche indirettamente, di un illecito o di un’irregolarità commessi dalla Società di riferimento o da un suo dipendente. Rientrano nella predetta categoria anche i volontari, i tirocinanti e i lavoratori autonomi.
La segnalazione può essere inviata anche da soggetti esterni (ad esempio, fornitori), purché le informazioni siano state apprese nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Non è necessario che il rapporto giuridico con la Società sia in essere al momento della segnalazione.

QUALI COMPORTAMENTI SI POSSONO SEGNALARE?

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledano l’interesse pubblico o l’integrità della Società e che consistono in:
– condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato;
– illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
– atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
– atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad esempio, violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
– atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Non possono essere segnalate contestazioni riguardanti un interesse di natura personale del segnalante e che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro.

COSA SUCCEDE DOPO UNA SEGNALAZIONE?

Tutte le segnalazioni sono ricevute da una società esterna incaricata della gestione dei canali whistleblowing (cd. Gestore dei Canali Whistleblowing), la quale provvederà ad inviare al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni.
Le segnalazioni ricevute dal Gestore dei Canali Whistleblowing, salvo il caso in cui siano manifestamente non pertinenti, verranno inoltrate al Whistleblowing Officer, il quale eseguirà un’analisi per valutarne la fondatezza. Il segnalante potrebbe essere ricontattato successivamente, per integrazioni o ulteriori informazioni. Una volta istruita la segnalazione ed eseguiti i dovuti accertamenti (anche dall’ODV nel caso in cui la segnalazione riguardi condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il Whistleblowing Officer e l’ODV231), il segnalante verrà informato sull’esito della stessa dal Gestore dei canali Whistleblowing.
La segnalazione potrebbe essere archiviata in caso di manifesta infondatezza o di non pertinenza rispetto al campo di applicazione.

COME VIENE TUTELATA LA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE?

Tutti i dati relativi alla segnalazione (identità dei soggetti coinvolti e contenuto della segnalazione) sono protetti da misure e standard di sicurezza (es. strumenti di crittografia e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati).
L’identità del segnalante viene conosciuta solo dai soggetti deputati a gestire la segnalazione, i quali sono tenuti a garantite l’assoluto rispetto della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti menzionati.

LA SEGNALAZIONE PUO’ ESSERE INVIATA IN MODO ANONIMO?

Nella fase di compilazione della segnalazione il segnalante può decidere di non rivelare la propria identità.
Tuttavia, si incoraggiano i segnalanti a preferire la rivelazione della propria identità, garantendo l’assoluto rispetto della riservatezza del segnalante e l’applicazione delle tutele previste dal d.lgs. 24/2023, che altrimenti non potrebbero essere attuate nei confronti di un soggetto sconosciuto.
Ciò comporta anche una maggiore efficacia negli accertamenti che verranno successivamente condotti. Potranno infatti essere istruite le segnalazioni anonime solo nel caso in cui il contenuto delle stesse sia chiaro, preciso, completo e quindi idoneo a far emergere fatti e situazioni determinati.

USI IMPROPRI DEL CANALE (RIVENDICAZIONI PERSONALI, SEGNALAZIONI PALESEMENTE INFONDATE O DIFFAMATORIE)

Non possono essere segnalate contestazioni riguardanti un interesse di natura personale del segnalante e che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro.
I canali non possono essere inoltre usati per effettuare segnalazioni con evidente carattere diffamatorio ed opportunistico.

COSA SUCCEDE SE LA SEGNALAZIONE RISULTA PALESEMENTE INFONDATA E DIFFAMATORIA?

F.LLI CANIL S.p.a. non tollera un utilizzo scorretto dei canali di segnalazione predisposti, ovvero un utilizzo di detti canali per effettuare segnalazioni con evidente carattere diffamatorio ed opportunistico.
Qualora nella segnalazione si ravvisino questi elementi o comunque emergesse che il segnalante sia stato spinto dall’intenzione di danneggiare o incolpare ingiustamente altri soggetti, la Società si riserva di intraprendere azioni disciplinari e/o legali nei confronti di tali segnalanti.
Inoltre, nel caso in cui sia accertata una responsabilità del segnalante per un utilizzo non corretto dei canali (es. con sentenza di primo grado), non saranno garantite le tutele previste dal d.lgs. 24/2023.

QUANDO FARE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA?

Una segnalazione esterna è una segnalazione indirizzata ad ANAC
Un segnalante può effettuare una segnalazione ad ANAC quando:
– non è stato istituito, nel proprio contesto lavorativo, un canale di segnalazione o se attivato questo non risulta conforme a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023;
– il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma questa non ha avuto seguito;
– la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, a questa non sarebbe dato efficace seguito ovvero questa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
– la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse.

Link di accesso al portale whistleblowing – Ethic Point: https://ethicpoint.eu/canil/